Close filters

Guru

Tipo di contenuto

Loading...

Searching...

Post

Intelligenza artificiale ed opere d’arte. Parla l’avvocato

Il testo che segue è un estratto dall’articolo “Arte e Tecnologia. Da oggi l’arte è morta?” scritto da Alessia Panella* e pubblicato sul numero 6 di ÆS Arts+Economics.

Il rapporto tra arte e tecnologia ha una lunga tradizione. Già nell’Antica Grecia vi era una stretta correlazione tra arte, così come la si intende oggi, e tecnica, che emerge dal significato della parola téchne. Lo stesso Leonardo da Vinci esprimeva la stretta correlazione che esiste tra pittura (arte), natura e scienza. Egli sin da allora credeva in quella che si chiamerebbe oggi contaminazione tra i saperi.
L’evoluzione scientifica e tecnologica avvenuta negli ultimi vent’anni ha fortemente influenzato la società e conseguentemente anche il modo di concepire l’opera d’arte. E non poteva che essere così visto che, per usare le parole di Jean Cocteau, “il genio (e tale per la scrivente è un artista) è solo la punta estrema del senso pratico”.

La società e l’arte oggi ci pongono di fronte a opere che sono il frutto di sperimentazioni tecnologiche tanto che ci interroghiamo se esse siano vere opere d’arte. Esse a volte sono così rivoluzionarie che dal punto di vista giuridico si scontrano con un tessuto normativo spesso fermo ad un concetto di «arti» più tradizionale. Del resto la stessa rivoluzione tecnologica si verificò nell’arte tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 con l’avvento della fotografia prima e del cinema dopo. Detta tecnica anziché condurre alla morte della pittura, come si disse, fu ispirazione per movimenti moderni quali il dadaismo, il surrealismo, lo spazialismo. Tuttavia all’epoca vi fu una querelle tra coloro che vedevano nel nuovo mezzo, la fotografia, il semplice prodotto di una macchina e coloro che ne scorgevano le potenzialità artistiche. La storia ha consacrato la fotografia nell’empireo delle arti e nessuno oggi oserebbe mettere in dubbio che i lavori di Man Ray o di altri illustri fotografi siano opere d’arte. Tuttavia solo molto più tardi la normativa sul diritto d’autore regolamentò anche la fotografia.

Il pensiero va al Manifesto del Movimento Spaziale per la Televisione di Lucio Fontana che nel 1952 affermava “noi spazialisti trasmettiamo, per la prima volta nel mondo, attraverso la televisione, le nostre nuove forme d’arte, basate sui concetti dello spazio … ci sentiamo gli artisti di oggi poiché le conquiste della tecnica sono ormai a servizio dell’arte che noi professiamo”. La realtà di oggi ci pone quindi di fronte ad una ennesima rivoluzione e ad opere realizzate da artisti/scienziati che ci conducono verso linguaggi nuovi, a volte sconvolgenti o lontani dal concetto di opera d’arte intesa in senso tradizionale.

Oggi come allora, la realtà si evolve più velocemente delle regole e l’artista, il collezionista o il gallerista si trova a confrontarsi con lavori realizzati da software, con nuovi metodi di autenticazione dei capolavori artistici e con modalità di trasmissione della proprietà che seguono i nuovi trend del mercato finanziario. Infatti, nonostante l’opera d’arte sia un bene che si compravende per l’artista e per il pensatore essa è un bene inestimabile e non quantificabile in danaro. Costoro amano confrontarsi con il nuovo, contaminare e sperimentare.

Il collezionista appassionato o il mecenate mai si è posto di fronte ad un artista che gli sottoponeva una nuova tecnica pensando in termini economici, o solo economici, e chiedendosi se al prezzo dell’opera corrispondesse una valida tutela del diritto d’autore o se l’opera avrebbe perso valore. Tuttavia oggi l’arte è divenuta una forma di investimento e/o di speculazione quindi vi è una cultura del diritto che impone una regolamentazione del mercato. Esiste ancora fortunatamente chi acquista opere immateriali e non si sconvolgerebbe all’idea di acquistare opere prodotte da computer, ma questa è un’altra storia che ha a che fare più con la filosofia, con i motivi che spingono le persone a comprare arte e a possederla (…).

Intelligenza artificiale ed opere d’arte

La prima domanda – più filosofica che tecnologica – è: può l’Intelligenza Artificiale creare arte? O meglio, invertendo i termini: possono essere considerate opere d’arte quelle realizzate completamente dall’Intelligenza Artificiale (AI) ovverosia dalle macchine senza l’ausilio dell’uomo? La questione non è di poco conto se si pensa che solo all’opera d’arte creativa ed originale si applica la normativa sul diritto d’autore, con tutte le ovvie conseguenze giuridiche. Detta disquisizione giuridica non è una novità per il diritto d’autore e per l’arte.

Molti sono stati e sono oggi gli artisti/scienziati che si sono cimentati con la tecnologia e con la creazione di opere digitali o create attraverso l’ausilio, l’apporto o la produzione di macchine. Del resto l’intelligenza artificiale da sempre ha affascinato registi, scrittori, artisti. Si pensi solo al mito di Frankenstein e all’anelito dello scienziato alla creazione della vita. Gli esperti di diritto d’autore si sono sempre chiesti se siano artistiche le opere create dalle macchine. E oggi che l’evoluzione scientifica ha raggiunto livelli inesplorati negli anni passati, sicché assistiamo ad opere create da un computer – con maggiore o minore apporto «creativo» di chi le ha costruite, pensate e programmate -, sorgono timori e dubbi. Tuttavia non si può non registrare che mai come nell’ultimo anno tra gli studiosi del diritto dell’arte si sono susseguiti dibattiti, convegni e scritti scientifici sul tema.

Quid novi?

In verità l’attenzione del mondo dell’arte e dei cultori della materia si è focalizzata di recente sul tema dopo che Christie’s, nell’ottobre 2018, ha venduto all’asta l’opera Portrait of Edmond Belamy per la considerevole somma di 423.500 dollari. L’opera ha la caratteristica di essere stata creata da una macchina mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale con un algoritmo e poi stampata. Il sistema è stato realizzato dal collettivo francese Obvious che ha utilizzato la tecnica GAN (generative adversarial network), sviluppata dal ricercatore Ian Goodfellow per Google Brain. Detta tecnica consiste nell’utilizzo di due reti: una che genera immagini e l’altra che le seleziona, facendo una cernita tra quelle che appaiono reali e quelle che già prima facie sembrano false. È ormai noto a tutti gli esperti del settore che il collettivo ha utilizzato un software al quale ha fornito algoritmi e 15.000 ritratti realizzati dal quattordicesimo al ventesimo secolo ed il sistema ha prodotto in modo autonomo delle opere. Tant’è che si è parlato di opera prodotta autonomamente dall’intelligenza artificiale.

La novità è che mai prima un’opera non creata dall’uomo era stata venduta ad una somma così considerevole e mai la vendita era avvenuta nella maggiore casa d’asta alla presenza dell’intero mondo dell’arte. Certo si era disquisito se potesse essere considerata opera d’arte una foto scattata dal macaco Naruto, quindi prodotta da un animale, giungendo a negarne giuridicamente la possibilità, ma il fatto è stato epocale.

In quel momento è stato chiaro a tutti che qualcosa è cambiato, che si è di fronte ad un evento straordinario e rivoluzionario: nel tempio dell’arte è entrata l’Intelligenza Artificiale quale entità capace di un autonomo processo creativo. Ed infatti Ugo Caselles Dupré (ndr componente del collettivo Obvious) ha subito affermato “Troviamo che i ritratti rappresentino il modo migliore per illustrare il nostro punto di vista secondo il quale gli algoritmi sono in grado di simulare la creatività”.

Quanto alle conseguenze giuridiche è necessario anzitutto distinguere le opere d’arte create dall’artista attraverso l’utilizzo dell’AI, per le quali è chiaro l’apporto creativo dell’artista al quale spetta la tutela del diritto d’autore, da quelle create in via autonoma dall’AI. In questo caso si tratta dell’utilizzo di opere create dalle cosiddette Learning Machines attraverso l’utilizzo di algoritmi.

Molte le possibili considerazioni giuridiche. Le più interessanti però sono due:

  • Le opere create dalle macchine in via autonoma sono creative ed originali e quindi sono oggetto di tutela da parte della normativa sul diritto d’autore?
  • Chi può essere considerato il titolare dei diritti d’autore: il costruttore della macchina, il creatore del software, il proprietario della macchina o la macchina stessa?

Per rispondere al primo quesito occorre analizzare la normativa in materia.

La dottrina maggioritaria ritiene che la normativa internazionale in subjecta materia, principalmente la Convenzione di Berna, accordi tutela all’opera originale proveniente dalla sola persona fisica. Conformemente, la dottrina nazionale maggioritaria ritiene che sia da interpretare nello stesso senso l’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore che definisce opere d’arte quelle «opere dell’ingegno di carattere creativo».
Per la dottrina maggioritaria dunque solo la possibilità di ricondurre un bene creato dalla cd. IA al procedimento creativo di un autore persona fisica consente di attribuirne la «paternità» e dunque lo rende oggetto di copyright.

Per detta dottrina pertanto nel rispondere alla domanda: Quando si è in presenza di arte qualora l’opera sia il prodotto dell’AI? è dirimente stabilire se l’opera sia il prodotto, quand’anche secondario, dell’artista/ tecnico/programmatore. La linea di confine sta nel rinvenire a monte del processo «produttivo» della macchina la programmazione «creativa» di un soggetto umano che sarà l’autore dell’opera.

Quanto alla giurisprudenza, la Corte di Giustizia UE ha pronunciato la sentenza cd. Infopaq nella quale si legge che «Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio». Quindi per la Corte, l’opera d’arte creata attraverso la memorizzazione informatica per essere tale deve costituire espressione della creazione intellettuale dell’autore ovverosia di una persona fisica. Conformemente ci sono espresse le corti di altri paesi di Civil Law tra cui Francia, Italia e Spagna.

In Francia, in particolare, la Suprema Corte è costante nel considerare opere d’arte quelle che presentino il requisito dell’originalità, intesa come inprinting della personalità dell’autore, a cui devono essere riconducibili i processi della macchina. Nello stesso senso negli Stati Uniti il Copyright Office ha espressamente dichiarato che possono essere registrati solo lavori originali degli autori che siano stati creati da persone umane e ha aggiunto che non registrerà lavori prodotti da macchine che operano random o automaticamente, senza alcun apporto creativo dell’autore. Comunque la Corte Suprema nella sentenza Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. del 1991, nel pronunciarsi sull’individuazione del copyrightable work ha superato il criterio fino a quel momento seguito e basato sul riscontro del cosiddetto sweat of the brow (traducibile in sudore della fronte).

Nei Paesi di Common Law a volte le soluzioni sono state diverse.
L’Inghilterra ad esempio è stata nel tempo più ambigua. Nel famoso caso Walter v. Lane la House of Lords ha deciso che un impiegato del Times era da considerarsi l’autore di un discorso pronunciato da Rosemary il quale non lo aveva precedentemente scritto. Il giornalista «skill and labour» lo aveva abilmente trascritto e poi pubblicato e detta abilità lo ha reso autore del discorso. La Camera dei Lord in quel caso ha affermato il principio per cui «un autore può esistere anche senza produrre qualcosa di originale».
Oggi in Inghilterra l’art. 9 co. 3 del Copyright Design and Patent Act del 1988 ha disciplinato la materia bypassando il concetto di originalità e stabilendo che il diritto d’autore sulle opere generate dalle macchine con AI appartiene a chi ha organizzato le funzioni della macchina.

De jure condendo, nei vari forum e convegni che si sono tenuti nell’ultimo anno in buona sostanza la maggioranza dei «cultori» del diritto dell’arte afferma che prima del robot vi è sempre un «creatore», un deus ex machina, che ha creato algoritmi, che ha immesso immagini e al quale quindi si attribuiscono non solo i diritti morali e patrimoniali del copyright, ma pure eventuali responsabilità.E non potrebbe essere altrimenti in quanto, a meno che non vengano costruite macchine in grado di superare il test di Turing, o le sue versioni moderne, e quindi non siano costruite macchine in grado di riflettere, pensare e provare emozioni, ci sarà sempre un soggetto titolare del diritto d’autore delle opere d’arte provenienti da macchine «istruite» per fare questo. L’autore sarà di volta in volta, a seconda delle leggi nazionali, colui che ha programmato il software, il committente, il proprietario del macchinario. Sino ad allora ci troveremo a riflettere guardando un film come The Imitation Game o Ex machina.
Al di là delle dissertazioni giuridiche, a noi – che siamo collezionisti prima che giuristi – pare che sicuramente la sperimentazione dell’AI sia già di per sé opera d’arte, frutto di un pensiero geniale, altro e lontano dalle disquisizioni basate su investimenti e speculazioni.

Estratto da “Arte e Tecnologia. Da oggi l’arte è morta?” di Alessia Panella*

*Avvocato. Si occupa di diritto civile, è specializzata in contratti di appalti pubblici e privati presso cooperative ed aziende private. Si occupa di contrattualistica nell’ambito del diritto dell’arte, vantando tra i propri clienti galleristi e artisti, essendo lei stessa appassionata collezionista. Ha insegnato Diritto dell’Arte e Diritto d’Autore presso lo IED di Venezia, pubblica articoli in giornali e riviste specializzate in Diritto dell’Arte. Coordina il gruppo di lavoro Arte e Cultura dell’Associazione Economisti e Giuristi Insieme costituita dal Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato. Fa parte del Forum per l’Arte Contemporanea creato presso il Museo Pecci di Prato.

Photocredit by Franck V. on Unsplash

close-link
close-link